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D.Lvo 01/08/2003 n. 259
Art. 13 Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: ==================================================================== = lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ==================================================================== = euro fino a 15 km | 650,00 fino a 30 km | 1.600,00 oltre 30 km | 3.800,00 Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: ==================================================================== larghezza di banda (MHz) | coefficiente ==================================================================== fino a 3, 5 | fino a 7 | 10 fino a 14 | 14 fino a 28 | 18 fino a 56 | 22 oltre 56 | 24 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: ==================================================================== numero di tratte | coefficiente ==================================================================== fino a 10 | fino a 30 | 0, oltre 30 | 0,6 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 14 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: ==================================================================== lunghezza di tratta o distanza collegamenti simplex a due equivalente | frequenze o duplex ==================================================================== euro fino a 2,5 km 150,00 fino a 7,5 km 300,00 fino a 15 km 600,00 oltre 15 km 1.200,00 Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: ==================================================================== = larghezza di banda (MHz) | coefficiente ==================================================================== = fino a 3, 5 | 6 fino a 7 | 8 fino a 14 | 12 fino a 28 | 15 fino a 56 | 18 oltre 56 | 22 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: ==================================================================== = numero di tratte | coefficiente ==================================================================== = fino a 10 | 1 fino a 30 | 0,75 fino a 60 | 0,50 oltre 60 | 0,40 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.
Art. 15 Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto 1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonchè all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali. 2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a
1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile. 4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali periferiche. Sezione III - Servizio mobile terrestre
Art. 16 Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18. 2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: ==================================================================== raggio dell'area di |canale simplex ad una | canale simplex a due servizio | frequenza | frequenze o duplex ==================================================================== | euro | euro fino a 1 km, | limitatamente ai casi | di fondo proprio o | equivalenti | 300,00 | 600,00 fino a 15 km | 700,00 | 1.400,00 fino a 30 km | 1.500,00 | 3.000,00 fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 fino a 120 km | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per | ogni km eccedente la | ogni km eccedente la oltre 120 km | distanza dei 120 km | distanza dei 120 km 3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella: ==================================================================== angolo di apertura | quota proporzionale ==================================================================== 3 fino a 180° | 1/ 2 oltre 180° | 1 4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto Decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonchè i commi 1 e 2 dell'articolo 17. 5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio. 6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.
Art. 17 Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili 1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c) . 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà. 3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Art. 18 Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica 1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro. 2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto. Sezione IV -Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Art. 19 Calcolo del contributo 1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali. 2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree. 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.
Art. 20 Collegamenti unidirezionali 1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla metà.
Art. 21 Condivisione di risorse 1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero. 2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa. Sezione V - Multiaccesso
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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